Assumere un apprendista consente di formare un giovane, trasmettendo così il proprio sapere, e assicurandosi lo sviluppo dell'impresa.
Questo particolare contratto di lavoro, regolamentato la prima volta nel 1955, ha subito varie modifiche; in ogni caso resta la principale tipologia contrattuale per l'ingresso al lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
E' un contratto a contenuto formativo, ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto agli adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l'aspetto formativo e di apprendimento. Il contratto d'apprendistato è uno strumento flessibile, di cui le imprese possono disporre per reperire e formare le professionalità di cui hanno bisogno, che consente di risparmiare sui costi relativi all'inserimento di un nuovo dipendente.
Le recenti riforme hanno introdotto la possibilità di attivare l’apprendistato detto “professionalizzante”, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. L’ultima revisione del contratto di apprendistato, approvata con il d. lgs. n. 81/2015 mira a creare un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, grazie alle due tipologie volte all’ottenimento di un titolo di studio.
Le tipologie di apprendistato previste dal Decreto legislativo n. 81/2015 sono:
Il contratto diapprendistato per la qualifica e per il diploma professionalepuò essere attivato nei confronti di giovani inseriti in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica formativa o un diploma professionale. I percorsi prevedono formazione, interna ed esterna all'azienda, strutturata secondo i vincoli nazionali e le regolamentazioni regionali; la formazione esterna all’azienda corrisponde ad un monte ore annuo di circa 500 ore (circa il 50% del totale delle ore previste):
è rivolto a giovani fra i 15 ed i 25 anni;
la durata del contratto (prorogabile di un anno in casi particolari), non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire e in particolare (DM 12 ottobre 2015):
3 anni per l’ottenimento della qualifica di istruzione e formazione professionale,
4 anni per l’ottenimento del diploma di istruzione e formazione professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore,
2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005,
1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente o per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
prevede che il giovane sia iscritto a un percorso di istruzione e formazione professionale regionale e che venga assunto presso un’impresa con questa tipologia contrattuale;
l’organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto un Piano Formativo Individuale dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro;
la formazione avviene in azienda (indicativamente fino ad un massimo del 50% delle ore) e presso un'istituzione formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
per ottenere la qualifica o il titolo previsti in esito, l’apprendista deve superare l’esame finale, svolto in base alla regolamentazione regionale sul sistema di certificazione.
L’apprendistato professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di stipulare un contratto di apprendistato attraverso cui è possibile svolgere attività lavorativa in accordo con le disposizioni dello specifico contratto collettivo nazionale ed attività formativa all’interno dell’azienda:
è rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale) e ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti d'età;
è finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento del settore professionale;
la durata minima e massima del contratto è stabilita da accordi interconfederali o dai CCNL, in base alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, per un massimo di 3 anni oppure 5 per particolari profili professionali (es. artigianato);
prevede che il giovane svolga una formazione di tipo professionalizzante, sotto la responsabilità del datore di lavoro, e una formazione di base e trasversale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica regionale;
la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Questa formazione ha durata variabile sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (40-80-120 ore) e può essere svolta a cura dell’impresa o presso gli enti di formazione individuati dalla Regione e deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
Organizzazione e qualità aziendale
Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
Competenze di base e trasversali
Competenza digitale
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Elementi di base della professione/mestiere
La Regione autonoma Valle d'Aosta, in accordo con le parti sociali, ha regolamentato l’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale con deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015, successivamente modificata e integrata con Intese recepite con deliberazioni della Giunta regionale n. 240/2017 e 397/2018.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di titoli di studio quali diploma di istruzione secondari superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca:
è rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;
prevede che il giovane sia iscritto presso una istituzione formativa o un ente di ricerca e che il datore di lavoro sottoscriva con questi un Protocollo che stabilisce durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, nonché i crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (GU n.296 del 21-12-2015);
l’organizzazione didattica dei percorsi si articola di norma in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto un Piano Formativo Individuale dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.
La durata dei contratti di apprendistato è la seguente (DM 12 ottobre 2015):
l'alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
l'attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
Apprendistato WEB - Apprendistato professionalizzante
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La formazione per gli apprendisti nell'ambito dell'offerta formativa pubblica è gestita da enti di formazione inseriti nell'elenco dei soggetti attuatori.
Con provvedimento dirigenziale n. 2261 del 26 maggio 2016 è stato approvato l'elenco dei soggetti attuatori della formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante.