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Valle d'Aosta Lavoro

Rapporto biennale imprese

l'immagine raffigura delle pedine degli scacchi con uno sfondo azzurro e rosa

La Legge 162/2021 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo" introduce rilevanti modifiche anche ai termini e contenuti dell’onere ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna": la redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tale onere ricade su base obbligatoria sulle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (a fronte del precedente limite fissato alle aziende che occupavano oltre 100 dipendenti) e su base volontaria sulle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, che invece ne erano prima completamente escluse.

Variano anche le modalità di redazione e trasmissione del rapporto che ora deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere tramesso alle rappresentanze sindacali aziendali, mentre la Consigliera e il Consigliere di parità competenti per territorio vi accedono mediante identificativo univoco.

La legge sostituisce inoltre i contenuti dei commi 2 e 3 dell’articolo 46 del Codice, dando rilievo al compito del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, di fornire le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile (incluso il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza e dei lavoratori di sesso femminile e maschile assunti nel corso dell'anno)
  • l’importo e le differenze tra le retribuzioni fisse e variabili dei lavoratori di ciascun sesso
  • l'inquadramento contrattuale
  • la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sulle procedure di accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sulle misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché sulle modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda in modo di essere in condizione di usufruire della tutela giudiziaria prevista dal Codice.

La nuova legge interviene anche rafforzando il profilo sanzionatorio. In particolare, qualora l’inottemperanza all’obbligo di tramettere il rapporto si protragga oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. All’Ispettorato nazionale del lavoro è dato il compito di verificare la veridicità dei rapporti, venendo sanzionate la mendacia o l’incompletezza del rapporto con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 Euro.