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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante è:

  • rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale),
  • rivolto altresì ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti d'età,
  • finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento del settore professionale,
  • la durata minima e massima del contratto è stabilita da accordi interconfederali o dai CCNL, in base alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, per un max. di 3 anni oppure 5 per particolari profili professionali (es. artigianato),
  • prevede che il giovane svolga una formazione di tipo professionalizzante, sotto la responsabilità del datore di lavoro, e una formazione di base e trasversale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica regionale,
  • la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Questa formazione ha durata variabile sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (40-80-120 ore) e può essere svolta a cura dell’impresa o presso gli enti di formazione individuati dalla Regione  e deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
    1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
    2. Organizzazione e qualità aziendale
    3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
    4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
    5. Competenze di base e trasversali
    6. Competenza digitale
    7. Competenze sociali e civiche
    8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
    9. Elementi di base della professione/mestiere

La Regione, in accordo con le parti sociali, ha regolamentato l’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale con deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015, successivamente modificata e integrata con Intese recepite con deliberazioni della Giunta regionale n. 240/2017 e 397/2018.

Il contratto di apprendistato ha una forte componente formativa.

La Regione, in data 20 novembre 2015, ha sottoscritto con le parti sociali un’Intesa sull’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 44, comma 3, del d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81, in riferimento agli Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e alla disciplina dell’offerta formativa pubblica. Tale Intesa è stata recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27/11/2015. Con la medesima deliberazione, sono state recepite le Linee Guida nazionali sull’apprendistato professionalizzante, approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Si riportano di seguito in sintesi i principali contenuti degli Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e la disciplina dell’offerta formativa pubblica.

  • La nuova disciplina regionale è entrata in vigore il 10 agosto 2016 e si applica a tutte le assunzioni di giovani con contratto di apprendistato professionalizzante a decorrere da tale data.
  • L’accesso all’offerta formativa pubblica avviene tramite il nuovo sistema informativo denominato APPRENDISTATOWEB, accessibile presso il sito istituzionale. Sono disponibili appositi manuali per guidare le imprese e i consulenti del lavoro negli adempimenti procedurali necessari per l’accesso all’offerta formativa pubblica.
  • Per le assunzioni a decorrere dal 10 agosto 2016, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato, la Regione comunica, mediante PEC al datore di lavoro (o suo delegato), le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.
    Il testo della PEC contiene informazioni generali su organizzazione e modalità di accesso all’offerta formativa pubblica, come visibile nel modello PEC e nello schema riepilogativo allegati (scaricabili nella sezione Modulistica).
    Ogni impresa o consulente del lavoro può accedere al sito APPRENDISTATOWEB ed effettuare la scelta dell’offerta formativa pubblica e dell’organismo di formazione anche in assenza di PEC.
  • Sono destinatari dell'offerta formativa pubblica i soggetti assunti in Valle d’Aosta con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d. lgs. 81/2015 e nello specifico:
    1. giovani di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell’art. 44 del d. lgs. 81/2015;
    2. lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d. lgs. 81/2015. 
  • La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione come di seguito specificato:
    1. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
    2. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    3. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
    La formazione deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
    • Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro,
    • Organizzazione e qualità aziendale,
    • Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo,
    • Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva,
    • Competenze di base e trasversali,
    • Competenze digitali, 
    • Competenze sociali e civiche, 
    • Spirito di iniziativa e imprenditorialità,
    • Elementi di base della professione/mestiere.
  • Ai sensi delle Linee guida nazionali, la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati. Si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. La formazione viene strutturata in Moduli composti da Unità Formative di durata variabile da minimo 4 a massimo 40 ore, a scelta fra i cataloghi di unità formative resi disponibili dai soggetti attuatori individuati dalla Regione e inseriti in un Elenco reso pubblico. Per i giovani che dovranno svolgere 120 ore di formazione è previsto un primo modulo standard di 40 ore, strutturato nelle seguenti Unità formative:
    • UF1 - Avvio attività: 4 ore,
    • UF2 - Competenze comuni a tutti i profili professionali: 28 ore (sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, nozioni di primo soccorso, norme in materia di antincendio rischio basso),
    • UF3 - Competenze di comparto: 8 ore, a scelta dell’impresa fra diverse unità formative.
    La Regione ha previsto tre possibili scelte da parte dell’Impresa:
    1. accesso all’offerta formativa pubblica con riferimento a tutti i moduli;
    2. realizzazione diretta della formazione di base e trasversale;
    3. accesso all’offerta pubblica limitatamente al 1° modulo e realizzazione diretta della formazione di base e trasversale relativamente ai rimanenti moduli.
  • Nel caso di contratti di apprendistato a tempo determinato aventi durata massima di 6 mesi, comprese le proroghe eventualmente intervenute, in accordo con le parti sociali, si è stabilita una procedura semplificata volta a favorire la frequenza dei percorsi formativi.
    Si è stabilita un’Offerta Formativa Pubblica obbligatoria di minimo 16 ore. Tale monte ore prevede la realizzazione di un percorso standardizzato come di seguito descritto:
    • UF - La sicurezza sul lavoro – durata 4 ore;
    • UF - Nozioni di primo soccorso – durata 12 ore.
    Non è necessaria la predisposizione del Piano Formativo Individuale. L’organismo di formazione scelto dall’impresa, previo accordo su calendario e sede di svolgimento dei corsi, può procedere con l’inserimento dell’apprendista nelle UF programmate.

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