La Regione autonoma Valle d’Aosta promuove un sistema regionale dei servizi e delle politiche attive per il lavoro e la formazione fondato sulla cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati, per ampliare e rafforzare la rete dei servizi pubblici per l’impiego regionali al fine di favorire l’informazione, l’orientamento, la riqualificazione e l’inserimento al lavoro delle persone, in conformità con gli indirizzi regionali sulle politiche del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego.
L’accreditamento, e la conseguente iscrizione all'albo, è la condizione necessaria per candidarsi a realizzare gli interventi prevista dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.
Con DGR. 1136/2016 sono stati disciplinati le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro.
Le domande per l’accreditamento ai servizi per il lavoro e l’iscrizione all’Elenco regionale possono essere presentate in qualsiasi momento. Per avere informazioni sulla procedura da seguire è possibile contattare gli uffici ai seguenti indirizzi: d.dandrea@regione.vda.it: f.therisod@regione.vda.it.
L’unica spesa da sostenere è la marca da bollo da euro 16,00 che deve essere apposta sulla domanda.
Le domande trasmesse via PEC all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it dovranno contenere il numero identificativo della marca da bollo virtuale utilizzata. Il soggetto che intende accreditarsi dovrà provvedere all’annullamento della stessa e alla conservazione dell’originale presso la propria sede.
Le domande di accreditamento per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati non hanno scadenza. In ogni caso, i soggetti non accreditati, interessati a partecipare ai bandi per l’affidamento dei servizi di politica attiva che la Regione attiverà, devono aver presentato la domanda di accreditamento.
I soggetti che possono presentare la domanda di accreditamento per i servizi al lavoro sono quelli previsti dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato alla DGR 1136/2016:
2.1 Come vengono controllati i requisiti dei soggetti accreditati?
La procedura operativa riporta nel dettaglio i requisiti richiesti e le modalità attraverso cui la Struttura competente provvede al controllo sia per la richiesta di iscrizione all’Elenco regionale sia per il mantenimento dell’accreditamento.
2.2 I soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 e i soggetti in possesso dell’accreditamento regionale alla formazione che, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato alla DGR 1136/2016, non sono tenuti alla dimostrazione del possesso dei requisiti giuridici e finanziari al momento dell’iscrizione, possono essere comunque sottoposti a controlli d’ufficio aventi ad oggetto il possesso dei medesimi?
Sì, i soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 e i soggetti in possesso dell’accreditamento alla formazione, come specificato anche nella procedura operativa, in qualunque momento possono essere sottoposti a controlli d’ufficio aventi ad oggetto il possesso dei requisiti giuridici e strutturali, pur essendo stati esonerati dalla dimostrazione dei medesimi all’atto della presentazione della domanda di accreditamento. L’eventuale esito negativo del controllo comporta la revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art 14 dell’allegato alla DGR n.1136/2016.
2.3 Che cosa si intende, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) dell’allegato alla DGR 113/2016 generale per “bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili”?
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) dell’allegato alla DGR 1136/2016, il bilancio deve essere sottoposto a verifica da parte di una società di revisione per i soggetti per i quali le normative in materia prevedono tale obbligo, in relazione alla relativa forma giuridica. Per gli altri soggetti il controllo contabile può essere effettuato anche da una persona fisica, purché iscritta nel Registro dei revisori contabili.
2.4 Cosa si intende precisamente per “locali delle sedi distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto a quelli ove vengono svolte altre attività”, in riferimento al requisito strutturale n. 2 di cui alla TAB . 2 della procedura operativa (Allegato 2). Tale requisito vale anche per gli enti accreditati alla formazione?
In riferimento a quanto indicato nell’Allegato 2 della procedura operativa, approvata con PD n. 4262/2016 rettificato con PD n. 48/2017, tra i requisiti strutturali che devono essere dimostrati dal soggetto che vuole accreditarsi, compare la disponibilità di locali destinati all’erogazione dei servizi al lavoro. Pertanto, tutti i soggetti che intendono accreditarsi per i servizi al lavoro devono dimostrare la disponibilità di locali distinti da quelli adibiti ad altre attività, quali ad esempio quelli destinati a segreteria e direzione. Si ricorda in ogni caso la necessaria disponibilità di spazi atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali (requisito 5, Tab, 2, All. 2).
Le aule formative degli enti accreditati ai servizi di formazione ai sensi della DGR 1420/2020, se attrezzate con adeguati arredi, possono essere utilizzate per lo svolgimento dei servizi al lavoro per i quali si chiede l’accreditamento; in tal caso è richiesta un’evidenza documentale che attesti la non coincidenza d’orario con le attività formative e la chiara visibilità e idoneità della destinazione d’uso.
Qualora all’interno della stessa unità immobiliare, avente adeguata destinazione, siano presenti più soggetti accreditati, ciascuno di essi deve avere la disponibilità esclusiva dei locali destinati all’esercizio dell’attività sia per la parte riguardante le funzioni di servizio all’utenza sia per la parte riguardante la gestione e il governo della struttura (es. locali di segreteria e direzione). Ciascun soggetto accreditato deve, pertanto, avere differenti locali chiaramente distinti da quelli degli altri soggetti.
2.5 Quali sono i requisiti strutturali richiesti dalla disciplina in merito alla conformità alla normativa in materia di accessibilità per i disabili?
L’allegato alla DGR 1136/2016 ha lo scopo di definire requisiti standard e comuni a tutti coloro che intendono accreditarsi per i servizi al lavoro. In particolare il d.m. n. 236/1989, contiene le prescrizioni tecniche, in tema di progettazione degli edifici, e definisce tecnicamente “l’accessibilità” quale possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio nonché di accedere e di fruire delle sue singole unità immobiliari e ambientali in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Pertanto, “l’accessibilità” richiesta è riferita alla viabilità esterna con parcheggio, se non già esistente come viabilità pubblica, al percorso fruibile in autonomia dall’esterno fino alla sede, alla fruibilità degli spazi di relazione, quali la segreteria e l’ufficio colloqui.
2.6 Lo spazio fisico, riservato ai locali per i servizi al lavoro, prevede un dimensionamento minimo?
No, la disciplina per l’accreditamento dei servizi al lavoro approvata con DGR 1136/2016 e la relativa procedura operativa approvata con PD n. 4262 del 22/09/2016, Tab. 2 - requisiti strutturali, non prevedono un dimensionamento minimo. Sta quindi alla capacità organizzativa e logistica del soggetto che intende accreditarsi garantire l’accesso al servizio di accoglienza a più di una persona contemporaneamente. Si ricorda, in ogni caso, che i locali adibiti ai servizi per il lavoro devono rispettare il requisito dell’accessibilità per i disabili.
2.7 Quale orario di apertura al pubblico deve essere garantito dal soggetto accreditato?
L’osservanza dell’orario di apertura dell’ufficio riservato ai servizi al lavoro rientra fra i requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, lettera c) dell’allegato alla DGR 1136/2016. Nello specifico, l’orario di apertura al pubblico, dei locali adibiti a sportello, deve essere garantito per un minimo di nove ore alla settimana distribuite, almeno, su due giorni lavorativi, deve essere comunicato al momento della domanda di accreditamento, reso visibile al pubblico e ogni sua variazione deve essere preventivamente comunicata alla struttura competente.
2.8 Le ore dedicate dal soggetto accreditato ai colloqui individuali rientrano nelle nove ore settimanali suddivise in due giornate lavorative previste dalla nuova disciplina?
No, le ore dedicate ai colloqui individuali non rientrano nel limite delle nove ore settimanali in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c dell’ allegato alla DGR 1136/2016, solamente l’orario di apertura al pubblico dei locali adibiti a sportello, per l’erogazione dei servizi per cui il soggetto si accredita, deve essere garantito per un minimo di nove ore settimanali, distribuiti su almeno due giorni lavorativi.
2.9 Il rapporto di lavoro del Responsabile Organizzativo e dell’Operatore dei servizi per il lavoro può essere formalizzato successivamente all’ottenimento dell’accreditamento a conclusione della istruttoria?
No, il rapporto di lavoro delle figure del Responsabile Organizzativo e dell’Operatore dei servizi per il lavoro deve essere formalizzato prima della presentazione dell’istanza di accreditamento.
Nome | Descrizione |
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Personale | Flavia Therisod - Diletta D'Andrea |
Indirizzo | Piazza della Repubblica, 15, 11100 Aosta (AO) |
Telefono | +39 0165 27 4585 +39 0165 27 49 42 |
f.therisod@regione.vda.it d.dandrea@regione.vda.it |
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PEC | politiche_lavoro@pec.regione.vda.it |