Il contratto di apprendistato è un particolare contratto di lavoro a contenuto formativo, a tempo indeterminato, che coniuga l’attività lavorativa con dedicati momenti di formazione teorico-pratica.
È stato regolamentato la prima volta nel 1955 e nel corso degli anni ha subito varie modifiche fino alla normativa vigente definita nel Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Questo speciale rapporto di lavoro resta la principale tipologia contrattuale per l'ingresso al lavoro dei giovani con la finalità di ottenere una qualifica professionale ai fini contrattuali e, in alcuni casi, anche un titolo di studio.
Il contratto di apprendistato è uno strumento flessibile, di cui le imprese possono disporre per reperire e formare le professionalità di cui hanno bisogno, che consente di risparmiare sui costi relativi all'inserimento di un nuovo dipendente, collaborando per la componente formativa con i sistemi della formazione professionale e dell’istruzione.
L’ultima revisione del contratto di apprendistato, approvata con il d.lgs n. 81/2015, ha introdotto nella regolamentazione, accanto al tradizionale apprendistato “professionalizzante”, due nuove tipologie - cosiddette di 1° e di 3° livello – che integrando istruzione, formazione e lavoro, permettono l’ottenimento di un titolo di studio.
Le tipologie di apprendistato previste dal Decreto legislativo n. 81/2015 sono:
La Regione sostiene l’attivazione dell’apprendistato di primo livello nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema di Istruzione secondaria superiore con incentivi economici e con azioni di formazione/accompagnamento/divulgazione.