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Valle d'Aosta Lavoro

Attuatori 1° livello IeFP (art. 43 Dlgs 81/2015)

Il decreto legislativo n. 81/2015 all’art. 43 prevede, per gli allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), la possibilità di attivare un contratto di apprendistato per l’ottenimento del titolo di Qualifica professionale o di Diploma professionale, attraverso un percorso integrato tra formazione e lavoro.

Tale contratto può essere attivato per gli allievi che hanno compiuto i 15 anni, di norma a partire dalla seconda annualità del percorso per la durata prevista per l’ottenimento del titolo in esito (fino a 3 anni).

La principale caratteristica di questo contratto è la suddivisione del monte ore contrattuale tra formazione interna all’impresa, formazione esterna presso l’istituzione formativa titolare del percorso (scuola o ente di formazione) e attività lavorativa.

L’allievo assume il doppio status di studente/lavoratore e viene retribuito per tutte le attività che svolge presso l’azienda.

L’Istituzione formativa svolge il ruolo principale per l’attivazione e la realizzazione di tale opportunità formativa attraverso la promozione presso gli allievi e loro famiglie, la ricerca di datori di lavoro interessati, la programmazione integrata della formazione, il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti.

Il datore di lavoro investe sulle risorse umane collaborando con il sistema di IeFP per la formazione di personale in risposta a specifici bisogni professionali.

La Regione sostiene la tipologia contrattuale nell’ambito di una specifica sperimentazione che prevede l’erogazione di incentivi economici per tutti i soggetti coinvolti (istituzione formativa, datore di lavoro, allievo apprendista) e la realizzazione di azioni di formazione e di accompagnamento.