I beneficiari di misure di sostegno al reddito quali NASPI, DIS-COLL, Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (ADI) attivabili al lavoro, sono tenuti alla stipula di un Patto di Servizio Personalizzato con il Centro per l'impiego e all’attuazione delle attività previste dal Patto stesso presso il Centro per l'impiego o altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale.
La mancata presentazione a uno o più appuntamenti/convocazioni, senza un’idonea giustificazione, da presentare entro 24 ore dall’assenza, attiverà una procedura di segnalazione all'INPS che comporta l'applicazione di sanzioni, previste dalla normativa, che possono arrivare fino alla perdita del beneficio economico.
Le sanzioni per chi percepisce NASPI o DIS-COLL sono previste dall'art. 21 del d.lgs. 150/2015, mentre quelle per chi beneficia del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) o Assegno di Inclusione (ADI) dall’art. 8 del D.L. 48/2023.
In caso di mancata presentazione alle convocazioni per la stipula del Patto di servizio o per le attività di politiche attive del lavoro (quali esempio: orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, ecc.) previste nel Patto stesso e in assenza di giustificato motivo da documentare entro le 24 ore dall’assenza, si applicano le seguenti sanzioni:
Sanzioni specifiche vengono applicate per l’assenza ai corsi di formazione previsti nel Patto di servizio:
Inoltre, in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25 del D. lgs 150/15, in assenza di giustificato motivo, è prevista la perdita del beneficio economico e dello stato di disoccupazione.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 04/03/2016 n. 39/0003374 ha chiarito i motivi e le modalità con cui è possibile giustificare l'assenza.
In particolare, si intende giustificata l'assenza dovuta ad uno dei seguenti motivi:
La procedura prevede la necessità di comunicare e documentare a mezzo mail la motivazione dell'assenza, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data di prevista convocazione.
Perdita di NASpI / DIS-COLL
Chi perde la NASpI o la DIS-COLL per mancata presentazione agli appuntamenti o mancato rispetto degli obblighi con il Centro per l’impiego o con i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale può presentare ricorso in due modi:
Perdita di ADI / SFL
Per Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il Centro per l’impiego segnala il mancato rispetto degli obblighi a INPS, che adotta formalmente il provvedimento di sospensione o decadenza del beneficio economico.
È possibile contestare il provvedimento dell’INPS presentando ricorso al TAR.
La mancata presentazione alle convocazioni, in assenza di giustificato motivo da documentare entro le 24 ore dall’assenza, a qualsiasi attività di politica attiva del lavoro, comporta l’immediata perdita del sostegno al reddito.
L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, che disciplina le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di attivazione previsti per i beneficiari/le beneficiarie delle misure di inclusione e lavoro, si applica in modo diverso a chi percepisce l’Assegno di Inclusione (ADI) e a chi percepisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Per i beneficiari/le beneficiarie di Assegno di Inclusione (ADI), la misura è riconosciuta al nucleo familiare.
Di conseguenza, se un/una componente tenuto/a agli obblighi non si presenta senza giustificato motivo o viola gli impegni previsti, la sanzione comporta la decadenza dell’intero beneficio per tutto il nucleo familiare, anche se l’inadempimento riguarda una sola persona.
Nello specifico, si ha la perdita del beneficio se la persona tenuta agli obblighi:
In caso di decadenza per mancata presentazione alle convocazioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente da un/una componente del nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data di decadenza.
Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un beneficio individuale e non familiare. Questo significa che eventuali sanzioni o la perdita del beneficio colpiscono esclusivamente la persona che non rispetta gli obblighi previsti. Non ci sono effetti su altri/e componenti del nucleo familiare.
Nello specifico, si ha la perdita del beneficio se la persona tenuta agli obblighi:
Per SFL, inoltre, il beneficio economico viene erogato nelle mensilità in cui risultano effettivamente svolte attività formative e/o di orientamento. Di conseguenza, se in un determinato mese non vengono svolte attività, anche per assenze giustificate, il contributo non viene corrisposto per quella mensilità, ma non si ha la perdita definitiva della misura. Il pagamento riprende infatti dalla prima mensilità in cui le attività vengano nuovamente avviate.
La convocazione al primo appuntamento con il Centro per l’impiego, così come l’eventuale applicazione di sanzioni in caso di assenza ingiustificata, avviene utilizzando i recapiti indicati al momento della presentazione della domanda di NASPI o DIS-COLL, oppure successivamente, comunicati in fase di sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.
Occorre quindi verificare attentamente la correttezza dei dati comunicati, in particolare: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di domicilio, indirizzo di residenza;
Durante il colloquio di presa in carico da parte del Centro per l’impiego, al momento della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, il cittadino o la cittadina potranno verificare e, se necessario, aggiornare i recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda di NASPI.
La convocazione alle attività di politiche attive del lavoro, ai corsi di formazione e ai tirocini previsti dal Patto di servizio personalizzato, avviene utilizzando i recapiti verificati e confermati in fase di presa in carico da parte del Centro per l’impiego o dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro o alla formazione professionale.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta |
| Telefono | +39 0165 27 47 21 +39 0165 27 47 17 +39 0165 27 45 67 |
| cpi-aosta@regione.vda.it | |
| PEC | politiche_lavoro@pec.regione.vda.it |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | via Caduti della Libertà n. 1, 11029 Verrès |
| Telefono | +39 0125 929 443 |
| cpi-verres@regione.vda.it | |
| PEC | politiche_lavoro@pec.regione.vda.it |