L'apprendistato è uncontratto di lavoro a tempo indeterminatofinalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile.
Questo tipo di contratto prevede contemporaneamente lo svolgimento di attività lavorativa e di attività di formazione professionale:
il giovaneè chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e/o servizi dell'impresa e a partecipare attivamente alla formazione professionale;
il datore di lavoro, oltre a retribuire l'apprendista per l'attività svolta, deve impartire, direttamente o con il supporto di altri soggetti, gli insegnamenti necessari per l’apprendimento di un mestiere, per l’aggiornamento e l’ampliamento delle competenze professionali o anche, in alcuni casi, per l’acquisizione di un titolo di studio.
Mentre l’apprendista ha l’opportunità di imparare una professione, il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.
Questo particolare contratto di lavoro è stato regolamentato la prima volta nel 1955 e da allora ha subito varie modifiche, in ogni caso esso resta la principale tipologia contrattuale perfavorire l'ingresso nel mondo del lavorodei giovani di età compresatra i 15 e i 29 anni.
Le recenti riforme hanno inoltre introdotto la possibilità di attivare l’apprendistato detto “professionalizzante”, senza limiti di età per ilavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
L’ultima significativa revisione del contratto di apprendistato è stata approvata con il Decreto legislativo n. 81/2015 che, fra l’altro, mira a creare un sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro, soprattutto grazie alle due tipologie finalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario.
Se cerchi lavoro come apprendista devi sapere che avrai l'opportunità di svolgere periodi di formazione all'interno ed all'esterno dell'azienda.
La formazione interna prevede un piano formativo individuale, definito dall’impresa e allegato al contratto di assunzione, che diventa il progetto formativo di riferimento. Il piano contiene gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato, grazie alla guida del tutor o del referente aziendale, il lavoratore esperto, in grado di “accompagnarti” nel percorso di inserimento in azienda e nell’acquisizione delle competenze necessarie alla qualifica.
La formazione esterna ti consente di conseguire una parte degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale, con l’apporto di strutture formative specializzate: centri di formazione accreditati dalle Regioni o altre agenzie formative scelte dalle imprese, che, per gli “apprendistati” collegati ai titoli di studio, possono anche essere Scuole o Università.
Laduratadella formazione dipenderà dalla tipologia di contratto con cui sei stato assunto/a:
il contratto diapprendistato per la qualifica e per il diploma professionalepuò essere attivato nei confronti di giovani inseriti in percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionali; i percorsi prevedono formazione, interna ed esterna all'azienda, strutturata secondo i vincoli nazionali e le regolamentazioni regionali; la formazione esterna all’azienda corrisponde ad un monte ore di circa 500 ore annue (circa il 50% del totale delle ore previste);
per il contratto diapprendistato professionalizzante, le ore di formazione di base e trasversale previste sono 120 oppure 80 oppure 40 per l’intero triennio formativo a seconda del titolo di studio posseduto (licenza media – qualifica o diploma – laurea o titoli superiori); la formazione esterna relativa alle competenze di base e trasversali è realizzata a cura di soggetti attuatori accreditati inseriti in un apposito elenco; il totale delle ore e la loro distribuzione terrà conto anche delle attestazioni di frequenza di corsi precedentemente frequentati (riconoscimento crediti formativi); la formazione tecnico-professionale è invece disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed è a carico dell’impresa;
per il contratto diapprendistato di alta formazione e di ricercala regolamentazione e la durata della formazione sono definiti dalla disciplina nazionale e dai singoli accordi regionali con le Università e le parti sociali, anche in relazione al titolo di studio da conseguire.
Le tipologie di apprendistato previste dal Decreto legislativo n. 81/2015
È un tipo di contratto di lavoro che permette ai giovani di essere assunti come apprendisti, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro, e contemporaneamente di frequentare un percorso di formazione professionale per conseguire un titolo di studio. Il giovane si trova quindi ad avere un doppio status: quello di studente e quello di lavoratore.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può essere attivato nei confronti di giovani inseriti nei percorsi attivati sul territorio regionale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e finalizzati all’acquisizione del titolo di Qualifica professionale o di Diploma professionale, corrispondenti rispettivamente al Livello 3 e al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Il contratto di apprendistato per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore è rivolto a giovani inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) attivati sul territorio regionale e corrisponde al Livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
I percorsi, della durata massima di 4 anni, prevedono formazione interna ed esterna all'azienda, strutturata secondo i vincoli nazionali e le regolamentazioni regionali; la formazione esterna all’azienda viene effettuata presso le istituzioni formative che gestiscono i percorsi IeFP/IFTS e corrisponde ad un monte ore annuo di massimo 600 ore per le seconde annualità e 500 ore per le terze e quarte annualità e IFTS, la formazione interna all’impresa ha una durata di minimo 400 ore nelle seconde e 500 ore nelle terze/quarte annualità e negli IFTS:
è rivolto a giovani fra i 15 ed i 25 anni
la durata del contratto (prorogabile di un anno in casi particolari), non può essere inferiore a 6 mesi ed è determinata in base al titolo da conseguire e in particolare (DM 12 ottobre 2015):
3 anni per l’ottenimento della qualifica di IeFP
4 anni per l’ottenimento del diploma di IeFP o del diploma di istruzione secondaria superiore
2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005
1 anno per il conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente o per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore
prevede che il giovane sia iscritto a un percorso di istruzione e formazione professionale regionale e che venga assunto presso un’impresa con questa tipologia contrattuale
l’organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto un Piano Formativo Individuale dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
la formazione avviene in azienda (indicativamente fino ad un max. del 50% delle ore) e presso un'istituzione formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
per ottenere la qualifica o il titolo previsti in esito, l’apprendista deve superare l’esame finale, svolto in base alla regolamentazione regionale sul sistema di certificazione
è prevista l’erogazione per ogni apprendista dei seguenti benefici economici, ad integrazione della retribuzione prevista dal CCNL applicato:
un’indennità a titolo di riconoscimento della frequenza della formazione interna all’impresa, pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste dal Piano Formativo Individuale (PFI) a titolo di riconoscimento della frequenza della formazione interna all’impresa, salvo verifica della frequenza minima del 75% del periodo considerato
500,00 €, aggiuntivi ai precedenti, nel caso di ottenimento del titolo previsto in esito, con contratto attivo, al termine dell’ultima annualità prevista.
Nell’anno formativo 2020/2021 è stata avviata la sperimentazione di percorsi di apprendistato finalizzati all’acquisizione del diploma professionale di Tecnico dell’acconciatura e di Tecnico dei trattamenti estetici. Nell’ambito della sperimentazione sono stati realizzati due percorsi formativi che hanno visto l’attivazione di n. 20 contratti d apprendistato sul totale di 27 allievi inseriti.
Dall’anno formativo 2022/2023 lasperimentazione viene estesa comprendendo: le seconde e terze annualità per l’acquisizione della Qualifica professionale, le quarte annualità o i quadrienni per l’acquisizione del Diploma professionale e i corsi IFTS per l’acquisizione del Certificato di specializzazione tecnica superiore.
L’apprendistato professionalizzante consente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di stipulare un contratto di apprendistato attraverso cui è possibile svolgere attività lavorativa in accordo con le disposizioni dello specifico contratto collettivo nazionale ed attività formativa all’interno dell’azienda:
è rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale) e ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione senza limiti d'età
è finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali nell’ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento del settore professionale
la durata minima e massima del contratto è stabilita da accordi interconfederali o dai CCNL, in base alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, per un max. di 3 anni oppure 5 per particolari profili professionali (es. artigianato)
prevede che il giovane svolga una formazione di tipo professionalizzante, sotto la responsabilità del datore di lavoro, e una formazione di base e trasversale nell’ambito dell’offerta formativa pubblica regionale
la formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Questa formazione ha durata variabile sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione (40-80-120 ore) e può essere svolta a cura dell’impresa o presso gli enti di formazione individuati dalla Regione e deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
Organizzazione e qualità aziendale
Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
Competenze di base e trasversali
Competenza digitale
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Elementi di base della professione/mestiere
La Regione, in accordo con le parti sociali, ha regolamentato l’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale con deliberazione delle Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015, successivamente modificata e integrata con Intese recepite con deliberazioni della Giunta regionale n. 240/2017 e 397/2018.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di titoli di studio quali diploma di istruzione secondari superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca:
è rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche
prevede che il giovane sia iscritto presso una istituzione formativa o un ente di ricerca e che il datore di lavoro sottoscriva con questi un Protocollo che stabilisce durata e modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, nonché i crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (GU n.296 del 21-12-2015)
l’organizzazione didattica dei percorsi si articola di norma in periodi di formazione interna e esterna all’impresa e deve essere redatto un Piano Formativo Individuale dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
La durata dei contratti di apprendistato è la seguente (DM 12 ottobre 2015):
l'alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi
l'attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca
il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato